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ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 75 110 e 50 per cento in 10 punti
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Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 2022 si divide in 3: al 50 per cento, al 110 per cento e la nuovissima agevolazione del 75 per cento. Ti riassumo il tutto in 10 punti.
1) l’Agevolazione al 50% su un massimale di 96.000 euro riguarda la realizzazione di ascensori e montacarichi (ma non solo) e può essere un intervento trainato al 110 per cento se realizzato congiuntamente ad un trainante o ad un intervento antisismico;
2) Se ci sono parti private e parti comuni il massimale è disgiunto;
3) il bonus può essere applicato anche in assenza di una persona disabile che abita l’immobile;
4) per il 2022 il comma 119-ter del decreto rilancio introduce la nuova agevolazione agevolata al 75 per cento;
5) il bonus al 75 per cento è aggiuntivo a quello previsto nella lettera e) comma 1 dell’art 16-bis del TUIR;
6) il bonus al 75% non è un intervento trainabile al 110%;
7) i massimali sui quali calcolare la percentuale si dividono in tre: 50.000 euro per le unifamiliari, 40.000 euro per le unità su edifici condominiali fino a 8 unità, 30.000 moltiplicato per le unità eccedenti le 8;
8) il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75% deve rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
9) il massimale di 96.000 euro del bonus al 50% e al 110% sono condivisi con sismabonus e bonus casa 50%, mentre i tre massimali del bonus 75% sono in aggiunta. Va sempre rispettata la regola che lo stesso intervento non può essere agevolata con due bonus;
10) il credito del bonus 75% va fruito in 5 anni o alternativamente mediante cessione del credito e sconto in fattura.
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ABBONAMENTI
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CONSULENZE
Le offerte degli abbonamenti non comprendono le consulenze dirette. Se dovessi avere necessità specifiche scrivimi un’email e vedrò come esserti utile
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Le informazioni ed i pareri contenuti in questo Video, così come quelli forniti in risposta ai commenti scritti e/o a voce durante le live, sono consigli e opinioni personali e sono espressi in forma acritica sulla base delle informazioni fornite. Valgono in via generale e non costituiscono un giudizio di merito. Non sostituiscono lo studio specifico dei documenti e dello stato dei luoghi da parte di un professionista, sempre necessario per ogni caso.
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#EliminazioneBarriereArchitettoniche #DaniloTorresi #GeometraDaniloTorresi
1) l’Agevolazione al 50% su un massimale di 96.000 euro riguarda la realizzazione di ascensori e montacarichi (ma non solo) e può essere un intervento trainato al 110 per cento se realizzato congiuntamente ad un trainante o ad un intervento antisismico;
2) Se ci sono parti private e parti comuni il massimale è disgiunto;
3) il bonus può essere applicato anche in assenza di una persona disabile che abita l’immobile;
4) per il 2022 il comma 119-ter del decreto rilancio introduce la nuova agevolazione agevolata al 75 per cento;
5) il bonus al 75 per cento è aggiuntivo a quello previsto nella lettera e) comma 1 dell’art 16-bis del TUIR;
6) il bonus al 75% non è un intervento trainabile al 110%;
7) i massimali sui quali calcolare la percentuale si dividono in tre: 50.000 euro per le unifamiliari, 40.000 euro per le unità su edifici condominiali fino a 8 unità, 30.000 moltiplicato per le unità eccedenti le 8;
8) il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75% deve rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
9) il massimale di 96.000 euro del bonus al 50% e al 110% sono condivisi con sismabonus e bonus casa 50%, mentre i tre massimali del bonus 75% sono in aggiunta. Va sempre rispettata la regola che lo stesso intervento non può essere agevolata con due bonus;
10) il credito del bonus 75% va fruito in 5 anni o alternativamente mediante cessione del credito e sconto in fattura.
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