La diffusione di foto e video pubblicati sui social network

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L'immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o messa in commercio senza il consenso di questa, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge. Questo vale anche per le foto ed i video "postati" sui social media.
Certo è che, facendo uso del social network, si acconsente acchè i contenuti inseriti sul proprio profilo possano essere utilizzati in via non esclusiva dalla società titolare del sito.
Anzi, va detto che accettando le regole d'iscrizione, si accetta non solo la licenza di sfruttamento in capo alla società che gestisce il sito, ma anche la sub-cessione di tale utilizzo, in “sottolicenza” ad altri soggetti.
Si osservi il social network Facebook: pubblicando delle fotografie o delle riproduzioni video personali, si autorizza implicitamente che gli stessi possano esser condivisi da altri utenti, utilizzando la funzione specifica denominata “condividi”, che appunto fa richiamo della fonte originaria del contenuto multimediale.
Condividendo un contenuto multimediale altrui, sul proprio diario viene indicato anche il richiamo al profilo originale che per primo ha inserito il contenuto.
Se invece se procedesse con un download di un’immagine altrui e la successiva pubblicazione priva di richiami, di fatto si darebbe seguito ad una condotta appropriativa di un diritto di proprietà intellettuale altrui.
In tal senso, il social network Instagram non consente la condivisione dell’immagine, che può essere acquisita solo tramite uno “screen-shot” da smartphone o da pc, oppure con programmi di terze parti, come ad esempio “InstaRepost for Instagram”; tuttavia, in qualsiasi caso di “repost”, questo va effettuato quanto meno citando la fonte (inserendo il nome del profilo originario preceduto dal simbolo “@”), o, meglio ancora, chiedendo esplicitamente il consenso per iscritto dell’autore, soprattutto per le fotografie che riportano persone, in primo piano o comunque ben individuabili.
Il Codice della privacy (Decreto Legislativo 196 del 2003) all’art. 167 prevede il reato di trattamento illecito di dati personali avvenuto attraverso la pubblicazione non autorizzata di immagini su internet.
La pubblicazione di fotografie altrui costituisce altresì un illecito civile, sia in mancanza di consenso alla pubblicazione, sia laddove il soggetto ritratto aveva prestato consenso ma la pubblicazione ha arrecato pregiudizio alla persona ripresa, al suo onore, alla sua reputazione o al suo decoro.
L’articolo 10 del codice civile vieta infatti l’esposizione o la pubblicazione non consentita dell’immagine di una persona e la divulgazione lesiva del decoro o della reputazione del soggetto ritratto.
Il soggetto leso potrà richiedere il ristoro del danno patrimoniale, cioè il pregiudizio economico subito per effetto della pubblicazione, e del danno non patrimoniale, ovvero il pregiudizio morale di cui la persona abbia risentito per effetto della pubblicazione.
Qualora, invece, la fotografia non abbia arrecato un danno circostanziato al soggetto ripreso, ma comunque sia stata oggetto di pubblicazione senza consenso, il titolare dell’immagine ha diritto a vedersi corrispondere il cosiddetto “prezzo del consenso”, cioè il corrispettivo della volontaria concessione del diritto di pubblicare la fotografia che lo ritrae. Suddetta somma è determinata in via equitativa dal tribunale, soprattutto nel caso in cui non si stia parlando di immagini di persone famose, in relazione alle quali è invece possibile parametrare lo sfruttamento della fotografia su basi di mercato (a livello di influenza pubblicitaria e di lucro conseguente all’abusiva operazione di marketing non previamente autorizzata).
Ci sono delle eccezioni al divieto di divulgazione di un’immagine altrui: l’art. 97 della Legge 633 del 1941 afferma che non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Anche in tali casi, però, il ritratto non può essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.
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