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Busta paga per le badanti e colf straniere(babysitter pay slips).
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Busta paga per le badanti e colf straniere(babysitter pay slips).
La busta paga per i colf e domestici?
I lavoratori domestici come badanti e colf sono oggi riconosciuti dall’ordinamento italiano come lavoratori a tutti gli effetti.
Ragion per cui la loro posizione dovrebbe essere regolamentata attraverso la stipula di un contratto di lavoro, a norma di legge. Il contratto collettivo dei lavoratori domestici prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro di compilare e far firmare la busta paga.
Quest’ultima va redatta in originale e copia e va firmata dalla lavoratrice (dopo essere attentamente visionata). Al suo interno devono esserci tutti gli elementi che concernono il lavoro prestato, oltre a dover inserire in chiaro dati anagrafici e dati contributivi.
Pertanto in busta paga, il diretto interessato troverà non solo la retribuzione minima, ma anche il compenso relativo a festivi e straordinari, gli eventuali scatti di anzianità ed anche il potenziale compenso sostitutivo (che di solito corrisponde a vitto e alloggio)
L'articolo di legge che disciplina contenuto e forma della busta paga per colf e domestici è l'art.33 CCNL dei lavoratori domestici.
Busta paga: cosa prevede l'articolo 33 del CCNL? Ai sensi di legge, il datore di lavoro ha l'obbligo di accompagnare la retribuzione dei propri dipendenti con un prospetto paga.
Quest'ultimo fino a poco tempo fa non era un obbligo nei riguardi di questa categoria lavorativa. Tuttavia con l'entrata in vigore dell'art. 33 del CCNL lavoratori domestici la figura di lavoro in oggetto ha cambiato radicalmente la sua portata.Ragion per cui al momento della paga, e si badi bene di non presentarla né prima né dopo il versamento dello stipendio, il datore ha l'obbligo di presentare al suo domestico un cedolino paga dettagliato. La duplice copia è prevista affinché resti una traccia al datore e una al lavoratore (quella che va alla badante straniera viene firmata dal datore di lavoro). Nel cedolino di paga dovrebbero essere esplicitamente indicate le ore lavorative esperite dal domestico nell'arco del mese,
comprese le possibili festività usate o ferie del mese, ed anche quelle maturate e non utilizzate. Circa la retribuzione base del contratto essa va riportata in busta paga, sia che gli accordi prevedano una tariffa oraria, sia che si tratti di paga mensile. Busta paga domestici, una cautela reciproca?
Tutte queste doverose precisazioni sono necessarie in virtù del fatto che nonostante si tratti di un obbligo in capo al datore di lavoro,
la busta paga non sempre viene corrisposta al dipendente. Diciamo anche che questa mancanza di solito esiste per l'accordo e conseguente rapporto di fiducia sorto tra le parti all'atto del contratto.
Tuttavia il cedolino paga, oltre che essere un dovere del datore e un diritto del domestico, serve anche a cautelare reciprocamente le parti. Ambedue infatti possono trarre vantaggio dalla sua presenza:
il datore di lavoro potrà difendersi bene in caso di eventuale denuncia per mancato o parziale pagamento; viceversa il lavoratore potrà tutelarsi da possibili richieste poco consone alla sua mansione spesso avanzate dai datori di lavoro. A ben dire quindi, il cedolino mensile che può tranquillamente essere stilato su carta semplice (non per forza su modulo per ricevute) permette una tutela da possibili vertenze lavorative.L'articolo del contratto collettivo dei domestici? Di seguito il testo dell'art.33 CCNL domestici Retribuzione e prospetto paga: 1). Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia,
una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore. 2). La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci: a) retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 34,
comprensiva per i livelli De D super di uno specifico elemento denominato indennità di funzione; b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 36; C) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio; d) eventuale superminimo.
3). Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.4).
#datoredilavoro #bustapaga #permessodisoggiorno
La busta paga per i colf e domestici?
I lavoratori domestici come badanti e colf sono oggi riconosciuti dall’ordinamento italiano come lavoratori a tutti gli effetti.
Ragion per cui la loro posizione dovrebbe essere regolamentata attraverso la stipula di un contratto di lavoro, a norma di legge. Il contratto collettivo dei lavoratori domestici prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro di compilare e far firmare la busta paga.
Quest’ultima va redatta in originale e copia e va firmata dalla lavoratrice (dopo essere attentamente visionata). Al suo interno devono esserci tutti gli elementi che concernono il lavoro prestato, oltre a dover inserire in chiaro dati anagrafici e dati contributivi.
Pertanto in busta paga, il diretto interessato troverà non solo la retribuzione minima, ma anche il compenso relativo a festivi e straordinari, gli eventuali scatti di anzianità ed anche il potenziale compenso sostitutivo (che di solito corrisponde a vitto e alloggio)
L'articolo di legge che disciplina contenuto e forma della busta paga per colf e domestici è l'art.33 CCNL dei lavoratori domestici.
Busta paga: cosa prevede l'articolo 33 del CCNL? Ai sensi di legge, il datore di lavoro ha l'obbligo di accompagnare la retribuzione dei propri dipendenti con un prospetto paga.
Quest'ultimo fino a poco tempo fa non era un obbligo nei riguardi di questa categoria lavorativa. Tuttavia con l'entrata in vigore dell'art. 33 del CCNL lavoratori domestici la figura di lavoro in oggetto ha cambiato radicalmente la sua portata.Ragion per cui al momento della paga, e si badi bene di non presentarla né prima né dopo il versamento dello stipendio, il datore ha l'obbligo di presentare al suo domestico un cedolino paga dettagliato. La duplice copia è prevista affinché resti una traccia al datore e una al lavoratore (quella che va alla badante straniera viene firmata dal datore di lavoro). Nel cedolino di paga dovrebbero essere esplicitamente indicate le ore lavorative esperite dal domestico nell'arco del mese,
comprese le possibili festività usate o ferie del mese, ed anche quelle maturate e non utilizzate. Circa la retribuzione base del contratto essa va riportata in busta paga, sia che gli accordi prevedano una tariffa oraria, sia che si tratti di paga mensile. Busta paga domestici, una cautela reciproca?
Tutte queste doverose precisazioni sono necessarie in virtù del fatto che nonostante si tratti di un obbligo in capo al datore di lavoro,
la busta paga non sempre viene corrisposta al dipendente. Diciamo anche che questa mancanza di solito esiste per l'accordo e conseguente rapporto di fiducia sorto tra le parti all'atto del contratto.
Tuttavia il cedolino paga, oltre che essere un dovere del datore e un diritto del domestico, serve anche a cautelare reciprocamente le parti. Ambedue infatti possono trarre vantaggio dalla sua presenza:
il datore di lavoro potrà difendersi bene in caso di eventuale denuncia per mancato o parziale pagamento; viceversa il lavoratore potrà tutelarsi da possibili richieste poco consone alla sua mansione spesso avanzate dai datori di lavoro. A ben dire quindi, il cedolino mensile che può tranquillamente essere stilato su carta semplice (non per forza su modulo per ricevute) permette una tutela da possibili vertenze lavorative.L'articolo del contratto collettivo dei domestici? Di seguito il testo dell'art.33 CCNL domestici Retribuzione e prospetto paga: 1). Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia,
una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore. 2). La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci: a) retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 34,
comprensiva per i livelli De D super di uno specifico elemento denominato indennità di funzione; b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 36; C) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio; d) eventuale superminimo.
3). Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.4).
#datoredilavoro #bustapaga #permessodisoggiorno