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FAQ 》: dopo la prescrizione medica cosa cambia? Il Sindacato Cobas Guardie Giurate risponde
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Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare lo stato di salute dei suoi dipendenti in
riferimento a quella che è l’attività lavorativa che svolgono.
È proprio la legge che pone a carico del datore di lavoro un preciso obbligo di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori alle sue dipendenze.
Ricordiamo che l'organizzazione del lavoro spetta al datore e che pertanto diventa responsabile degli effetti e delle conseguenze che possono ricadere sui lavoratori.
Tra le varie attività che devono essere poste in essere al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei dipendenti c’è la sorveglianza sanitaria.
L’obbligo di sicurezza comporta da parte del datore di lavoro che, sulla base delle migliori conoscenze del momento, si attuino tutte le misure idonee a tutelare efficacemente la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il medico competente che viene scelto sulla base di un contratto di consulenza si occuperà di svolgere il servizio di sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente sia nei casi previsti dalla legge, sia quando è il lavoratore che ne fa richiesta e il medico competente la ritiene correlata ai rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria essenzialmente si espleta attraverso due attività:
1. la visita medica preventiva, che si svolge prima dell’assunzione del dipendente e che è volta a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro che svolgerà ed a valutare la sua idoneità alla
mansione specifica;
2. la visita periodica di controllo, che è finalizzata a controllare lo stato di salute del lavoratore (anche per prevenire l'insorgenza di patologie) e la sua idoneità allo svolgimento della mansione specifica.
Si rende necessario disporre la visita medica di controllo anche nel caso in cui ci sia la ripresa del lavoro da parte del dipendente che sia stato assente per motivi di salute oltre 60 giorni continuativi.
In caso di limitazioni o prescrizioni, il datore di lavoro dovrà tener conto del giudizio formulato dal medico competente e far si che la prestazione di lavoro del lavoratore sia organizzata in modo tale da garantire il rispetto delle limitazioni indicate.
Art. 2087 cod. civ.
D. Lgs. 81/2008.
Art. 41 D. Lgs.
riferimento a quella che è l’attività lavorativa che svolgono.
È proprio la legge che pone a carico del datore di lavoro un preciso obbligo di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori alle sue dipendenze.
Ricordiamo che l'organizzazione del lavoro spetta al datore e che pertanto diventa responsabile degli effetti e delle conseguenze che possono ricadere sui lavoratori.
Tra le varie attività che devono essere poste in essere al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei dipendenti c’è la sorveglianza sanitaria.
L’obbligo di sicurezza comporta da parte del datore di lavoro che, sulla base delle migliori conoscenze del momento, si attuino tutte le misure idonee a tutelare efficacemente la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il medico competente che viene scelto sulla base di un contratto di consulenza si occuperà di svolgere il servizio di sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente sia nei casi previsti dalla legge, sia quando è il lavoratore che ne fa richiesta e il medico competente la ritiene correlata ai rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria essenzialmente si espleta attraverso due attività:
1. la visita medica preventiva, che si svolge prima dell’assunzione del dipendente e che è volta a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro che svolgerà ed a valutare la sua idoneità alla
mansione specifica;
2. la visita periodica di controllo, che è finalizzata a controllare lo stato di salute del lavoratore (anche per prevenire l'insorgenza di patologie) e la sua idoneità allo svolgimento della mansione specifica.
Si rende necessario disporre la visita medica di controllo anche nel caso in cui ci sia la ripresa del lavoro da parte del dipendente che sia stato assente per motivi di salute oltre 60 giorni continuativi.
In caso di limitazioni o prescrizioni, il datore di lavoro dovrà tener conto del giudizio formulato dal medico competente e far si che la prestazione di lavoro del lavoratore sia organizzata in modo tale da garantire il rispetto delle limitazioni indicate.
Art. 2087 cod. civ.
D. Lgs. 81/2008.
Art. 41 D. Lgs.