Organi del condominio

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Organi del condominio
Gli organi del condominio sono:

Amministratore di condominio
Assemblea di condominio
Consiglio di condominio
Rappresentante di condominio
Revisore condominiale

Il condominio sorge simultaneamente quando in un complesso il numero di proprietari di unita immobiliari sono maggiori di 1 (es. l’ originario unico titolare vende un alloggio del complesso ad un nuovo proprietario che acquista).

Si parla condominio minimo nel momento in cui i condomini diventano almeno due.

Se i proprietari sono più di otto, è obbligatoria la nomina di un’Amministrazione condominiale.

Non sono previste sanzioni in caso di inosservanza o inottemperanza a tale norma, se non la possibilità della nomina di un Amministratore giudiziario, a opera del tribunale competente, su appello anche di un solo condomino.

Se i proprietari non sono più di otto, possono provvedere direttamente da essi alla gestione dell’edificio.

Si parla di supercondominio nel momento in cui esiste una pluralità di strutture distintamente identificabili come singoli corpi di fabbrica e con parti in comune tra di essi.

Non sempre è facile differenziare la natura giuridica del complesso poiché spesso, benché ci si trovi in una realtà di supercondominio, l’intero assetto è amministrato come singolo condominio, fatto che crea non pochi problemi di organizzazione, nonché di dottrina giuridica applicata.

Per esempio, con riguardo alla competenza delle spese a consuntivo e dei soggetti titolati all’approvazione di queste durante l’assemblea, non accade di rado che spese competenti solo alcuni dei componenti il supercondominio (exemplum, spese relative ad una palazzina, le quali devono essere approvate solo dai e ripartite solo tra i componenti della palazzina cui si riferiscono, e non dalla compagine del supercondominio in toto) siano approvate da soggetti non aventi diritto (tutti gli altri condomini), che, anzi, di fatto spesso costituiscono i millesimi necessari a formare il quorum costitutivo e deliberativo esclusivamente nel riparto ma senza distinguere le compagini competenti all’approvazione ed alla costituzione dell’assemblea che spesso non è competente quindi rendendo nulla le deliberazioni.

Troppo spesso ancora oggi vengono inserite le spese di un condominio parziale all’interno di un bilancio di supercondominio costringendo la compagine supercondominiale al coinvolgimento e all’approvazione delle spese del condominio parziale anche se la compagine supercondominiale è incompetente sia alla partecipazione all’assemblea sia alla formazione dei quorum costitutivi che deliberativi dell’assemblea del condominio parziale.

Organi del condominio.
Amministratore di condominio: un organi del condominio, previsto dal codice civile, è l’amministratore di condominio, organo di governo del condominio.

L’amministratore di condominio è disciplinato dagli articoli:

1129 cc. – nomina revoca e obblighi
1130 cc. – attribuzioni
1131 cc. – rappresentanza
1133 cc. – provvedimenti
Assemblea di condominio: uno degli organi del condominio, prevista dal codice civile, è l’assemblea del condominio, organo deliberativo e di giudizio dell’operato dell’amministrazione.

L’assemblea di condominio è disciplinata dagli articoli:

1135 cc. – attribuzioni dell’assemblea dei condomini
1136 cc. – costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
1137 cc. – impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
Il Consiglio di condominio ed i Consiglieri: uno degli organi del condominio, previsto dal codice civile, è il consiglio di condominio e i consiglieri, organo di consiglio e di controllo della gestione condominiale.

Il consiglio di condominio ed i consiglieri sono disciplinati dagli articoli:

1130 bis cc. – rendiconto condominiale
Il Rappresentante di condominio: uno degli organi del condominio, previsto dal codice civile, è il rappresentante del condominio parziale nel supercondominio, compone l’organo deliberativo e di giudizio dell’operato dell’amministrazione del supercondominio.

Il rappresentante di condominio è disciplinato dagli articoli:

Art. 67 disp. att. c.c. – Intervento in assemblea del rappresentante di Condominio
Revisore condominiale: uno degli organi del condominio, previsto dal codice civile, è il revisore, che verifica la contabilità del condominio.

Il revisore è disciplinato dagli articoli:

1130 bis cc. – rendiconto condominiale


Dott. Piero Antonio Esposito



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