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SOCIAL E LICENZIAMENTO....GUIDA AI 'NAVIGANTI' PER EVITARE BRUTTE SORPRESE!!!
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Recentemente con la sentenza del 10 giugno 2019 il Tribunale di Bari ha affermato che “costituisce grave illecito disciplinare, tale la giustificare il licenziamento per giusta causa, il comportamento del dipendente che, oltre ad installare indebitamente un profilo Facebook sul telefono aziendale e ad impiegare tale dispositivo per intrattenere frequenti e numerose conversazioni private durante le ore di lavoro, riveli informazioni e notizie riservate riguardanti l’impresa ad aziende concorrenti dirette, che possano anche solo potenzialmente agevolare l’attività di imprese rivali.
La condotta è così grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. Viene, infatti, leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario col datore di lavoro e la relativa aspettativa sul futuro esatto adempimento della prestazione lavorativa“.
Vi riporto anche un altra sentenza di cassazione questa volta che ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro che, a seguito della verifica della cronologia del pc di un proprio dipendente, ha scoperto che questo in orario di lavoro abbia effettuato un uso smodato ed incompatibile con i propri doveri di diligenza e obbligazione di lavoro sui social e in particolare su Facebook,
Questo comportamento statuisce la corte configura una violazione degli obblighi di diligenza e di buona fede nell'espletamento della prestazione da parte della lavoratrice, in contrasto con l'etica comune.
La condotta è così grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. Viene, infatti, leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario col datore di lavoro e la relativa aspettativa sul futuro esatto adempimento della prestazione lavorativa“.
Vi riporto anche un altra sentenza di cassazione questa volta che ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro che, a seguito della verifica della cronologia del pc di un proprio dipendente, ha scoperto che questo in orario di lavoro abbia effettuato un uso smodato ed incompatibile con i propri doveri di diligenza e obbligazione di lavoro sui social e in particolare su Facebook,
Questo comportamento statuisce la corte configura una violazione degli obblighi di diligenza e di buona fede nell'espletamento della prestazione da parte della lavoratrice, in contrasto con l'etica comune.
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