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Se questo è stalking
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In questo video voglio parlarti di quello…
… che non sai sullo stalking.
Stalking significa atti persecutori e tutti sanno che essere perseguitati da un “ex” con una serie di azioni persecutorie può rappresentare un reato.
Il che significa che un’attività persecutoria, ripetuta nel corso del tempo, può corrispondere al reato in questione.
Facciamo l’esempio del signor Tizio il quale viene lasciato dalla fidanzata attraverso un sms.
Lei lo blocca sul telefono e su whatsapp.
Il signor Tizio la vuole riconquistare e quindi le manda mail, fasci di fiori sul posto di lavoro, perfino lettere d’amore al suo indirizzo postale ma niente.
Così decide di aspettarla in strada fuori dal posto di lavoro e anche sotto casa allo scopo di ottenere un chiarimento da lei.
La signora non vuole avere più nulla a che fare con TIZIO E si ritiene infastidita, lo manda al diavolo, e per evitare che la cosa si ripeta in futuro lo denuncia per stalking!
Cosa succederà al nostro signor Tizio:
IL SIGNOR TIZIO è DAVVERO uno stalker? O è un povero Cristo che cerca un riavvicinamento con la donna amata?
Dobbiamo analizzare la vicenda in esame partendo dalla lettera della norma. E cioè il legislatore richiede, in questo caso, la realizzazione di un evento che si verifichi nella realtà fenomenica.
L’evento richiesto dalla norma è:
l’aver ingenerato nella persona offesa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un proprio caro;
l’alterazione delle abitudini di vita;
il grave stato di ansia e di paura.
In questo video parleremo del “grave stato di ansia e di paura”.
Cosa significa “grave stato di ansia e di paura”?
Significa che la condotta persecutoria deve arrecare nei confronti della vittima uno stato di malessere fisico e psicologico che viene racchiuso nella formula letterale giustappunto del grave stato di “ansia e di paura”.
Lo stato di ansia e di paura quindi è quel grave malessere psicofisico CAUSATO dalla condotta del corteggiatore/stalker.
Occorre provare con un certificato medico questo stato d’ansia e di paura?
Secondo la Giurisprudenza più avvertita questo non occorre.
Occorre, invece, semplicemente che sia dimostrato che la vittima del reato abbia patito una destabilizzazione psicologica.
Ma ritorniamo al caso del signor Tizio: dal racconto narrato avete notato uno stato d’ansia e di paura?
RIPRENDIAMO I PASSI SALIENTI.
Abbiamo detto che Tizio le manda mail, fasci di fiori sul posto di lavoro, perfino lettere d’amore al suo indirizzo postale e la piantona fuori dal posto di lavoro.
Ma, come avrete notato, la signora ha presentato una denuncia ma non menziona lo stato di ansia e di paura e in più durante il dibattimento non si comprende quale malessere abbia cagionato alla persona offesa la condotta del presunto autore del reato.
Sì perché la presunta vittima continuava la sua vita normalmente tra aperitivi, balli latino-americani, serate in discoteca, e postando anche su Facebook l’inizio di un nuovo amore.
E allora: quale stato di ansia e di paura?
Ergo, la presunta vittima non ha avuto nessun patimento psicologico.
Di conseguenza tutto ciò NON è STALKING!
Al più, seppure fosse stata troppo invasiva l’attività del corteggiatore insistente, si potrà parlare del reato di molestia che è un altro reato, peraltro di infimo valore, c.d. bagatellare.
Ma questa è un’altra storia.
***
Bene se ti è piaciuto questo video Lascia un tuo “Mi piace” e iscriviti al canale, sarai sempre aggiornato sull’uscita dei miei video.
Se desideri affidarmi il Tuo caso giudiziario chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti perché…
Io sono Francesco D’Andria e sono dalla tua parte.
#Stalking #AvvocatoPenalista #ProcessoPenale
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In questo video voglio parlarti di quello…
… che non sai sullo stalking.
Stalking significa atti persecutori e tutti sanno che essere perseguitati da un “ex” con una serie di azioni persecutorie può rappresentare un reato.
Il che significa che un’attività persecutoria, ripetuta nel corso del tempo, può corrispondere al reato in questione.
Facciamo l’esempio del signor Tizio il quale viene lasciato dalla fidanzata attraverso un sms.
Lei lo blocca sul telefono e su whatsapp.
Il signor Tizio la vuole riconquistare e quindi le manda mail, fasci di fiori sul posto di lavoro, perfino lettere d’amore al suo indirizzo postale ma niente.
Così decide di aspettarla in strada fuori dal posto di lavoro e anche sotto casa allo scopo di ottenere un chiarimento da lei.
La signora non vuole avere più nulla a che fare con TIZIO E si ritiene infastidita, lo manda al diavolo, e per evitare che la cosa si ripeta in futuro lo denuncia per stalking!
Cosa succederà al nostro signor Tizio:
IL SIGNOR TIZIO è DAVVERO uno stalker? O è un povero Cristo che cerca un riavvicinamento con la donna amata?
Dobbiamo analizzare la vicenda in esame partendo dalla lettera della norma. E cioè il legislatore richiede, in questo caso, la realizzazione di un evento che si verifichi nella realtà fenomenica.
L’evento richiesto dalla norma è:
l’aver ingenerato nella persona offesa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un proprio caro;
l’alterazione delle abitudini di vita;
il grave stato di ansia e di paura.
In questo video parleremo del “grave stato di ansia e di paura”.
Cosa significa “grave stato di ansia e di paura”?
Significa che la condotta persecutoria deve arrecare nei confronti della vittima uno stato di malessere fisico e psicologico che viene racchiuso nella formula letterale giustappunto del grave stato di “ansia e di paura”.
Lo stato di ansia e di paura quindi è quel grave malessere psicofisico CAUSATO dalla condotta del corteggiatore/stalker.
Occorre provare con un certificato medico questo stato d’ansia e di paura?
Secondo la Giurisprudenza più avvertita questo non occorre.
Occorre, invece, semplicemente che sia dimostrato che la vittima del reato abbia patito una destabilizzazione psicologica.
Ma ritorniamo al caso del signor Tizio: dal racconto narrato avete notato uno stato d’ansia e di paura?
RIPRENDIAMO I PASSI SALIENTI.
Abbiamo detto che Tizio le manda mail, fasci di fiori sul posto di lavoro, perfino lettere d’amore al suo indirizzo postale e la piantona fuori dal posto di lavoro.
Ma, come avrete notato, la signora ha presentato una denuncia ma non menziona lo stato di ansia e di paura e in più durante il dibattimento non si comprende quale malessere abbia cagionato alla persona offesa la condotta del presunto autore del reato.
Sì perché la presunta vittima continuava la sua vita normalmente tra aperitivi, balli latino-americani, serate in discoteca, e postando anche su Facebook l’inizio di un nuovo amore.
E allora: quale stato di ansia e di paura?
Ergo, la presunta vittima non ha avuto nessun patimento psicologico.
Di conseguenza tutto ciò NON è STALKING!
Al più, seppure fosse stata troppo invasiva l’attività del corteggiatore insistente, si potrà parlare del reato di molestia che è un altro reato, peraltro di infimo valore, c.d. bagatellare.
Ma questa è un’altra storia.
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