Mantenimento del figlio maggiorenne che riprende gli studi: è dovuto?

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Il mantenimento del figlio maggiorenne è una questione che dà filo da torcere a tutti: genitori, avvocati, giudici.

La ragione di ciò è che non esiste una regola univoca per stabilire quando giunge il momento di dire basta all’obbligo del genitore separato o divorziato di erogare l’assegno per il figlio.

I casi nella realtà concreta sono tanti e dunque è impossibile dare una risposta che valga per tutti.
Ho allora pensato a questo video per affrontare un primo caso: quello del figlio maggiorenne che trova un lavoro, lavora per un breve periodo e poi si licenzia per andare all’Università.

In questo caso, il giovane avrà ancora diritto di essere mantenuto da papà e mamma?
Lo scopriamo insieme in questo video!

Ciao, sono Rita Rossi, avvocato familiarista per passione. Assisto legalmente i genitori che si separano o divorziano nel gestire al meglio le questioni da affrontare, comprese quelle economiche.

Oggi ci occupiamo del mantenimento del figlio maggiorenne e, per l’esattezza, del figlio che ricomincia a frequentare l’Università dopo avere lavorato per un certo periodo.

Il genitore non convivente con il figlio, in quanto separato o divorziato, dovrà continuare a versare l’assegno?

Partiamo da un caso concreto, deciso recentemente dalla Cassazione, nel settembre 2021.

Una coppia divorzia e il giudice pone a carico dell’uomo l’obbligo di versare alla ex moglie una somma mensile di 600 euro per il mantenimento della figlia maggiorenne.
Lucia, questo il nome della giovane, ha ventisei anni e vorrebbe diventare psicologa; si iscrive all’Università ma poi decide di trovare un lavoro come commessa; tuttavia, dopo qualche tempo, decide di riprendere l’Università in un’altra città.

Il padre chiede al giudice di eliminare l’assegno in quanto Lucia avrebbe potuto studiare mantenendo anche l’attività lavorativa. Ciò le sarebbe risultato facile, sostiene il padre, se la giovane avesse continuato a frequentare l’ateneo della propria città.
Il giudice respinge la domanda del padre per i seguenti motivi:
- Lucia era ancora molto giovane; pertanto, avrebbe potuto concludere proficuamente gli studi e trovare un’ occupazione soddisfacente;
- inoltre, le condizioni economiche dei genitori consentivano agli stessi di far fronte al suo mantenimento per il tempo necessario.

L’uomo ricorre in Cassazione, ma subisce un’ulteriore sconfitta.
La Cassazione richiama la regola tradizionale per la quale l’obbligo genitoriale di mantenimento non cessa immediatamente ed automaticamente al compimento dei 18 anni del figlio.
Perché l’obbligo venga meno occorre dimostrare a) che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure b) che il figlio è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, ma non ha tratto utile profitto da ciò per sua colpa.

La Cassazione ha aggiunto che si deve tenere conto dell'età, delle aspirazioni e dell'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica da parte del figlio, nonché dell'impegno dallo stesso profuso nella ricerca di un'occupazione. In poche parole, si deve tenere conto della condotta complessiva tenuta dal ragazzo.
Ebbene, nel caso deciso:
- Lucia era molto giovane;
- il lavoro svolto non c’entrava nulla con le sue aspirazioni professionali e inoltre era durato poco, pertanto andava considerato come una parentesi in una fase dell'esistenza ancora dedicata alla formazione;
- non era una colpa il fatto di frequentare l’Università in una città diversa dalla propria;
- la scelta inoltre era compatibile con il livello sociale e culturale e con le disponibilità economiche dei genitori.

La Corte conclude affermando il seguente principio:
il figlio maggiorenne ha il dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, impegnandosi con profitto negli studi ma è compito dei genitori assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio stesso.

Alla luce di quanto abbiamo appena visto, possiamo allora concludere che, in generale, il figlio maggiorenne che frequenta l’Università ha diritto ad essere mantenuto. Ciò dipende però, in concreto, dall’età, dalle sue aspirazioni, dal suo comportamento, dalle condizioni economiche dei genitori. Le circostanze del caso concreto, pertanto, possono fare la differenza e vanno attentamente valutate.

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A presto, ciao!

#RitaRossi #AvvocatoFamiliarista #Mantenimentofigliomaggiorenne

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Комментарии
Автор

Buongiorno avvocato, mio marito divorziato ha mantenuto due figli sino all'età di : uno 38 anni e l'altro 36. Premetto che terminato il liceo nessuno dei due ha mai lavorato se non lavoretti occasionali e avendo il mantenimento mensile, il lavoro stabile non lo hanno mai cercato. Grazie e buona giornata.

albachiara
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e poi ci stupiamo che crescono rimbabiti! se a 26 anni sei considerato molto giovane salvami cielo. Ci sono ragazzi che a 26 anni lavorano!!

artevaprio
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Salve avvocato, verso la mia quota di mantenimento alla mia ex moglie per nostra figlia che vive fuori regione e frequenta università, dato che bisigna pagare l'affitto dove allogia, io secondo lei oltre che la solita quota di mantenimento dovrei pagare anche metà affitto, metà spese per il suo sostentamento e meta spese delle utenze? Finora lho fatto amorevolmente ma dato che ora laktra figlia vorra frequentare anche lei università non potrò piu sostenere la cosa, posso almeno non oagare piu la metà dell'affitto? Grazie mille

biatech